IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice  dei  beni  culturali  e   del   paesaggio»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17
giugno 2014, e in particolare gli articoli 4  e  54,  che  dichiarano
alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»; 
  Visto l'art. 28, commi 1 e 2, della legge  n.  220  del  2016,  che
prevede,  al  fine  di  consentire  una  piu'  diffusa   e   omogenea
distribuzione delle sale cinematografiche sul  territorio  nazionale,
la costituzione di un'apposita sezione del  Fondo  per  il  cinema  e
l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di  contributi  a
fondo perduto, ovvero  contributi  in  conto  interessi  su  mutui  o
locazioni finanziarie, e stabilisce che le disposizioni  applicative,
e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei  limiti
massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso
al beneficio e la  sua  gestione,  siano  adottate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che  prevede
che le  disposizioni  tecniche  applicative  degli  incentivi  e  dei
contributi previsti nel capo III della medesima  legge  sono  emanate
nel rispetto delle norme in  materia  di  aiuti  di  Stato  stabilite
dall'Unione europea e che le medesime disposizioni: 
    a) perseguono gli obiettivi  dello  sviluppo,  della  crescita  e
dell'internazionalizzazione delle imprese; 
    b) incentivano la nascita e la crescita  di  nuovi  autori  e  di
nuove imprese; 
    c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; 
    d)  favoriscono  modelli  avanzati  di   gestione   e   politiche
commerciali evolute; 
    e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; 
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia  destinato  al
finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V
del capo III della medesima legge, nonche'  del  Piano  straordinario
per il potenziamento  del  circuito  delle  sale  cinematografiche  e
polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione  del
patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli
articoli 28 e 29; 
  Visto altresi' l'art. 37 della  legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che le modalita' di controllo e i casi di revoca e  decadenza
dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi  e  che,
in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa  documentazione  prodotta
in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi,  oltre  alla
revoca del contributo concesso e alla  sua  intera  restituzione,  e'
disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque  anni,  del
beneficiario nonche'  di  ogni  altra  impresa  che  comprenda  soci,
amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi
del medesimo comma; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge
n. 220 del 2016, recante «Modalita' di  gestione  del  Fondo  per  lo
sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 13 luglio 2017, recante  «Riparto  del  "Fondo  per  lo
sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" per l'anno
2017», in corso di registrazione; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella
seduta del 27 luglio 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni  applicative  del
piano straordinario per il  potenziamento  del  circuito  delle  sale
cinematografiche e polifunzionali previsto dall'art. 28  della  legge
n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai
limiti massimi di intensita' di aiuto, alle condizioni per  l'accesso
al beneficio, alle priorita' nella concessione dei contributi e  agli
eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario  relativi  alla
destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.